Sez. L, Sentenza n. 1057 del 13/02/1990 (Rv. 465313 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - LISTE DI COLLOCAMENTO GIOVANILE EX LEGGE N. 285 DEL 1977 - CANCELLAZIONE - EFFETTI - CADUCAZIONE - PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE PREVISTA DALL'ART. 25 LEGGE N. 264 DEL 1949 - NECESSITÀ - PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELLO U.L.P.M.O. - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - LISTE DI COLLOCAMENTO GIOVANILE EX LEGGE N. 285 DEL 1977 - CANCELLAZIONE - EFFETTI - CADUCAZIONE - PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE PREVISTA DALL'ART. 25 LEGGE N. 264 DEL 1949 - NECESSITÀ - PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELLO U.L.P.M.O. - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
Gli effetti della cancellazione dalle liste del collocamento giovanile di cui alla legge 1 giugno 1977 n. 285 (provvedimenti per l'occupazione giovanile) non possono essere caducati che da un formale provvedimento (a seguito di ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della stessa legge n. 285) della commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949 n. 264, non potendo considerarsi ad esso equivalente - e perciò ripristinatorio dell'iscrizione (costituente, nella specie, requisito per l'assunzione alle dipendenze dell'azienda municipalizzata) - un atto emesso dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (U.L.P.m.o.).*
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 25, Legge 01/06/1977 num. 285 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)