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Sez. U, Sentenza n. 1 del 18/03/1970 Ud. (dep. 30/11/1970) Rv. 115784 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE -FINE IRREDENTISTICO IN DELITTI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO -CONFIGURABILITA DELL'ATTENUANTE -CONDIZIONI NECESSARIE: ESISTENZA DI UN PREVALENTE PRINCIPIO MORALE RISPONDENTE A UNA EFFETTIVA SITUAZIONE DI OPPRESSIONE POLITICA - FATTISPECIE - FATTI COSPIRATIVI E TERRORISTICI DELL'ALTO ADIGE - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115784-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE -FINE IRREDENTISTICO IN DELITTI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO -CONFIGURABILITA DELL'ATTENUANTE -CONDIZIONI NECESSARIE: ESISTENZA DI UN PREVALENTE PRINCIPIO MORALE RISPONDENTE A UNA EFFETTIVA SITUAZIONE DI OPPRESSIONE POLITICA - FATTISPECIE - FATTI COSPIRATIVI E TERRORISTICI DELL'ALTO ADIGE - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*

Non puo escludersi, in astratto, la applicabilita dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale a cospiratori che operino per la realizzazione dell'ideale di riunire la propria regione ad uno stato straniero, da essi considerato come la propria madre patria, allorquando ricorra il conflitto tra la legge penale incriminatrice della cospirazione e la legge morale su cui si basa quell'ideale cio puo avvenire solo quando il giudice italiano, nella pienezza della liberta di giudizio propria del giudice di uno stato democratico moderno, comprensiva del potere di censurare, in Sede di esatta applicazione della legge penale, anche l'opera degli altri organi sovrani dello stato, abbia accertato che i soggetti interessati vivessero in condizioni di oppressione, a causa di una legislazione discriminatoria, di direttive di governo ispirate a faziosita, di distorsioni nei metodi di gestione della cosa pubblica da parte delle autorita amministrative, si da rendere ad essi necessario rimuovere tali condizioni operando per il trionfo del loro ideale con ogni mezzo adeguato, anche se di natura delittuosa alla stregua della legge penale italiana. (nella specie, fatti dell' alto Adige ed in relazione a vari delitti contro la personalita dello stato, quali quelli previsti dagli artt 285, 305, 306 cod pen, legittimamente e stata negata l'applicabilita dell'attenuante suddetta, essendo stato escluso che sussistessero le enunciate condizioni ed essendo stato anzi accertato che gli organi dello stato italiano hanno fatto sempre al meglio quanto dovuto e potuto per assicurare alla regione dell' alto Adige la massima autonomia amministrativa, la tutela delle minoranze linguistiche e la disponibilita per qualunque trattativa concernente modifiche e innovazioni miglioratizie, mentre i sedicenti patrioti operanti per il ritenuto ideale dell'annessione dell' alto Adige all' Austria, lungi dall'ispirare la lotta per il loro ideale ai metodi civili della discussione e della propaganda, hanno fatto ricorso al sistema della violenza alle persone e alle cose operativa di attentati, di omicidi, di stragi si che non solo mancava del tutto la situazione di conflitto tra legge penale italiana e una legge morale superiore, ma mancava addirittura il presupposto di un precetto di legge morale prevalente).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 241, Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)