Sez. 1, Sentenza n. 7931 del 28/04/1988 Ud. (dep. 06/07/1988) Rv. 178833 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - IN GENERE - ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE - ATTENUANTE DEI MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - IN GENERE - ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE - ATTENUANTE DEI MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Non può riconoscersi l'applicabilità dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., all'autore di un attentato terroristico, anche se afferma di aver agito per solidarietà con il suo popolo, oggetto di oppressione, sia perché le modalità di simili attentati, caratterizzati da Mancanza di ogni giustificazione razionale, da ferocia e da oggettiva incongruenza rispetto ai fini asseritamente perseguiti, li pongono in totale contrasto con la coscienza etica della generalità dei consociati, e sia perché l'art. 1 della legge 15 dicembre 1979 n. 625, considera la finalità di terrorismo come circostanza aggravante rispetto ai reati commessi in tale contesto. (V mass n 166115; (V mass n 115784).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Cod. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 15/12/1979 num. 625 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)