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Sez. 2, Sentenza n. 17108 del 27/07/2006 (Rv. 593204 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Sanzioni amministrative in materia di rifiuti - Violazione degli articoli 12 e 52, secondo comma, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, per l'omessa annotazione sul registro di carico e scarico di rifiuti pericolosi - Principio di irretroattività di cui all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981 n.689, per essere il relativo fatto già costituente reato all'epoca di entrata in vigore del d.lgs 5 febbraio 1997 n.22 - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593204-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In tema di violazioni amministrative, nel caso in cui sia stata sanzionata l'omessa annotazione sul registro di carico e scarico di rifiuti pericolosi, in applicazione degli articoli 12 e 52, secondo comma, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, e sia stato invocato, con la esperita opposizione alla ordinanza ingiunzione irrogativa, il principio di irretroattività della sanzione amministrativa di cui all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981 n.689, per essere il relativo fatto già costituente reato all'epoca dell'entrata in vigore del suddetto d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, deve dirsi che, se il procedimento - come nella fattispecie - sia scaturito dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria penale, che se ne era spogliata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il cui articolo 55, terzo comma, prevede detta trasmissione all'amministrazione competente al fine, inequivocabilmente precisato dal legislatore, "dell'applicazione delle sanzioni amministrative", la predetta disposizione dell'articolo 55 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 costituisce deroga al principio generale di irretroattività di cui all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981 n.689, considerato che il legislatore, avendo depenalizzato alcuni degli illeciti in materia, precedentemente aventi natura contravvenzionale, ha con la stessa inteso evitare che i relativi comportamenti rimanessero di fatto privi di sanzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)