Sez. 1, Sentenza n. 24053 del 28/12/2004 (Rv. 579200 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Disciplina dei rifiuti solidi urbani - Principio di legalità, irretroattività e di divieto di interpretazione analogica - Applicabilità - Conseguenze - Assoggettamento del comportamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Sopravvenuta entrata in vigore di disciplina più favorevole - Irrilevanza - Applicazione analogica dei principi dell'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., dell'art. 3 D.Lgs. n. 472 del 1997 e della legge n. 326 del 2000 - Ammissibilità Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di rifiuti solidi urbani, in mancanza di una diversa disposizione di legge, opera il principio generale di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale comporta l'assoggettamento la condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, eventualmente più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che rilevi, in contrario, la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data della commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., nè quelli, analoghi, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in materia tributaria, e alla legge n. 326 del 2000, in materia valutaria, destinati ad operare nelle indicate materie una deroga al generale principio della irretroattività della legge, che resta invece valido per disciplina generale dell'illecito amministrativo. Nè, così interpretati, gli artt. 1 della legge n. 689 del 1981 e 52 del D.Lgs. n. 22 del 1997, violano gli artt. 3 e 97 Cost., come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (v. ordinanze nn. 49 del 1999, 140 del 2002 e 245 del 2003).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 07/11/2000 num. 326, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1997 num. 389 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)