Sez. 1, Sentenza n. 2943 del 15/12/1966 (Rv. 325546 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ACCERTAMENTO - IN GENERE - LEGITTIMITA DELL'IMPOSIZIONE - IRRILEVANZA DELLE CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE DOPO LA REGISTRAZIONE - ESENZIONI DEL CONTRATTO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ACCERTAMENTO - IN GENERE - LEGITTIMITA DELL'IMPOSIZIONE - IRRILEVANZA DELLE CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE DOPO LA REGISTRAZIONE - ESENZIONI DEL CONTRATTO.*
In tema di imposta di registro gli eventi successivi all'atto sono irrilevanti ai fini della imposizione, dovendosi fare esclusivo riferimento alla situazione di fatto di diritto esistente al momento della registrazione. Pertanto la pratica esecuzione che le parti abbiano data al contratto non riguarda la legittimita dell'imposta da valutarsi con esclusivo riguardo alla situazione esistente al momento della registrazione.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)