diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 16248 del 23/07/2007 (Rv. 601004 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale - Contributo di solidarietà - Criteri di calcolo - Contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601004-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la differenza tra il reddito complessivo ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente ed i redditi specificamente indicati dal comma ottavo di tale disposizione costituisce l'unico dato di riferimento per la determinazione della base imponibile sia ai fini del Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, da calcolarsi applicando l'aliquota di legge alla predetta differenza, fino a concorrenza dell'importo annuo di Lire 40.000.000, sia del Contributo di solidarietà previsto dal comma quattordicesimo dell'art. 31 cit., da calcolarsi sulla quota eccedente il predetto importo, e fino al limite di Lire 100.000.000. L'ininfluenza di altre specie di reddito a ridurre la base imponibile al di sotto di Lire 40.000.000 e l'esclusione dall'assoggettamento ad imposta degli imponibili eccedenti Lire 100.000.000 non contrastano poi con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., rappresentando il limite dell'agevolazione voluto dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità, coerentemente con la finalità socio-sanitaria e di solidarietà dell'imposizione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1986 num. 41 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)