Sez. 5, Sentenza n. 859 del 17/01/2014 (Rv. 629305 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Imposta di registro, ordinaria e catastale - Art. 1, quinto comma, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, in riferimento all'art. 3 Cost., ed ai principi di non arbitrarietà, logicità e ragionevolezza, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota dell'uno per cento ai soli casi di imprese che acquistano da cedenti soggetti passivi IVA, tenuto conto che la differenza tra acquisti esenti da IVA ed operazioni non imponibili - e, dunque, la soggezione, o meno, di un'operazione commerciale al regime dell'IVA - giustifica la diversa imposizione ed è ragione sufficiente ad escludere l'irrazionalità o l'arbitrarietà della norma, attesa l'ampia discrezionalità riservata al legislatore nell'individuazione dei presupposti per il godimento di agevolazioni.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)