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Sez. U, Sentenza n. 12203 del 12/11/1992 (Rv. 479508 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Transazioni | Pagamento di onorari e rimborso spese agli avvocati e procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni - Obbligazione solidale a carico di tutte le parti che hanno transatto - Sussistenza - Persistenza del ministero professionale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479508-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Transazioni

In ipotesi di transazione della controversia, l'obbligo di pagamento degli onorari e del rimborso delle spese ancora dovuti agli avvocati e procuratori (che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni), che, ai sensi dell'art. 68 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, grava in via solidale su tutte le parti che hanno transatto, prescinde dalla persistenza del ministero professionale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)