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Sez. 2, Sentenza n. 8159 del 18/08/1998 (Rv. 518160 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Nozione ai fini della previsione dell'art. 68 della legge professionale forense n. 1578 del 1933 e dell'obbligo solidale delle parti - Nozione - Portata - Accordo stipulato fra le parti - Sufficienza - Persistenza del ministero difensivo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518160-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI

L'art. 68 del R.D.L. 27 dicembre 1933, n. 1578 (modificato poi dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) stabilendo che tutte le parti le quali abbiano transatto una vertenza sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati e procuratori che ad essa abbiano partecipato negli ultimi tre anni, è operante - in ragione della latitudine della formula normativa e della finalità della disposizione medesima, diretta ad evitare intese fra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori e procuratori - anche nel caso di "accordo" stipulato - con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni - dalle parti medesime le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa e la cancellazione della causa dal ruolo, e prescinde - perciò - dalla persistenza del ministero difensivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)