Sez. 2, Sentenza n. 4053 del 22/09/1977 (Rv. 387738 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - CONDIZIONI - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - DIFFERENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - CONDIZIONI - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - DIFFERENZE.*
Qualora risulti che il destinatario dell'atto da notificare non abiti presso la residenza anagrafica, e non sia conosciuto, o conoscibile, secondo la comune diligenza, il suo nuovo recapito, la notificazione va eseguita a norma dell'art 143 cod proc civ. in tale ipotesi, infatti, non puo trovare applicazione l'art 140 cod proc civ, il quale presuppone che la residenza, la dimora od il domicilio siano individuati, nel senso che vi sia una casa, un ufficio od un'azienda dove il destinatario possa essere trovato o ricercato, mentre la consegna dell'atto non possa essere eseguita per difficolta di ordine materiale (irreperibilita, ovvero incapacita o rifiuto delle persone indicate dall'art 139 cod proc civ). (Conf 1619/76, mass n 380387; (contra 2336/72, mass n 359715).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)