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Sez. 2, Sentenza n. 4846 del 19/05/1999 (Rv. 526396 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Maggior danno da svalutazione - Spettanza - Presupposti - Elementi presuntivi e fatti notori - UtilizzabilitĂ  - Limiti - Fattispecie in tema di curatore fallimentare.
Stato
decisa il 1999-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526396-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento del danno da svalutazione, se può essere affidato ad elementi presuntivi ed a fatti notori, deve, tuttavia, pur sempre realizzarsi sulla base di una correlazione degli stessi a criteri personalizzati che tengano conto della concreta categoria economica cui appartenga il creditore e - conseguentemente - della idoneità, o meno, della stessa a far presumere il pregiudizio derivante dal mancato pagamento alla scadenza (Sulla base di un tal principio, la Corte ha cassato la pronuncia del giudice di merito il quale aveva riconosciuto il risarcimento del danno in questione in favore di una curatela fallimentare, nonostante quest'ultima nessun'altra destinazione possa dare al danaro, se non quella tassativamente indicata dall'art. 34 della legge fallimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)