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Sez. L, Sentenza n. 5517 del 20/06/1997 (Rv. 505322 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Svalutazione monetaria - Verificatasi durante la mora del debitore - Rivalutazione della somma dovuta - Condizioni - Criteri - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del creditore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505322-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno differenziale derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di danaro; ai fini della quantificazione di tale danno, il ricorso a elementi presuntivi e a fatti notori (che non può esonerare il creditore dal suddetto onere di allegazione e prova) deve ritenersi consentito soltanto in correlazione a criteri personalizzati che tengano conto della categoria economica cui appartiene il creditore, fermo restando che quest'ultimo è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente qualificabile nell'ambito della categoria economica di appartenenza, escludendosi, in ogni caso, che il ricorso a elementi presuntivi e a dati di comune esperienza possa mai tradursi nell'applicazione di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso corrente degli interessi bancari. (Nella specie, la Hertz Italiana S.p.A., a supporto della domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione, si era limitata ad affermare la propria qualità di imprenditore commerciale con azienda operativa su tutto il territorio nazionale e ad invocare il fatto notorio costituito dalla circostanza che nel periodo considerato il fenomeno inflattivo era particolarmente elevato. La S.C., in applicazione del principio sopra riportato, ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la suddetta domanda per carenza di prova).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)