Sez. 2, Sentenza n. 4323 del 24/10/1989 (Rv. 463934 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - FORMA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - FORMA.*
In tema di preliminare di vendita l'offerta della prestazione, richiesta dal secondo comma dell'art. 2932 cod. civ. per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto definitivo, non deve rivestire necessariamente forme particolari, essendo sufficiente che il promissario manifesti il suo serio proposito di stipulare il contratto definitivo di vendita e contestualmente offra, sia pure in modo informale (nella specie mediante deposito su un libretto bancario) il pagamento delle somme di denaro da lui dovute come residuo del prezzo. (V 2616/88, mass n 458349).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)