diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2616 del 28/03/1988 (Rv. 458349 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458349-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - SUFFICIENZA.*

Quando in base all'accordo contenuto nel contratto preliminare le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo (o del residuo prezzo) contestualmente alla stipulazione dell'atto definitivo di compravendita, ai fini della esecuzione dell'Obbligo di concludere il contratto, a norma dell'art. 2932 cod. civ., è sufficiente la semplice offerta della prestazione, compiuta anche nel corso del giudizio, in qualsiasi Forma idonea a manifestare la volontà di adempiere, affinché la sentenza costitutiva possa essere senz'altro emessa, ponendo il pagamento del prezzo soltanto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (Conf 1597/86, mass n 444965; (Conf 1739/85, mass n 439693; (Conf 5242/83, mass n 430122; (Conf 1258/81, mass n 411838; (Conf 893/81, mass n 411411; (Conf 465/80, mass n 403839; (Conf 3269/79, mass n 399644; (Conf 4037/77, mass n 387721; (Conf 3560/77, mass n 387159; (Conf 2209/77, mass n 385992; (Conf 1598/76, mass n 380356; (Conf 3202/75, mass n 377424; (Conf 1870/75, mass n 375541; (Conf 1234/73, mass n 363804).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)