diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1500 del 06/03/1980 (Rv. 405048 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - QUESTIONI RELATIVE ALLA NATURA GIURIDICA INDUTTIVA O ANALITICA DI UN ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - DEDUCIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405048-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - QUESTIONI RELATIVE ALLA NATURA GIURIDICA INDUTTIVA O ANALITICA DI UN ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - DEDUCIBILITA.*

Alla cognizione della commissione tributaria centrale, che ha Competenza piena, in fatto e in diritto, su tutte le questioni, che non siano questioni di mero fatto attinenti alla valutazione estimativa spetta anche quella relativa alla natura giuridica di un accertamento tributario, e, in particolare, se esso debba qualificarsi induttivo o analitico, in quanto detta questione attiene al metodo seguito dall'amministrazione per il rilevamento della materia imponibile e implica un'indagine ermeneutica sul contenuto dell'avviso di accertamento, cioe dell'atto amministrativo conclusivo del procedimento, nonche sulle attivita e le operazioni in cui questo consiste. (V 1835/79, mass n 398216).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)