Sez. L, Sentenza n. 5001 del 22/05/1999 (Rv. 526548 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Titolarità di due o più pensioni - Controversia sul diritto alla cristallizzazione per ragioni diverse da quelle relative al reddito ex art. 1, comma centottantaduesimo, legge n. 662 del 1996, modificato ex art. 36, primo comma, legge n. 448 del 1998 - Estinzione del giudizio, ex art. 36 quinto comma, legge ult. cit. - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Non è possibile procedere alla estinzione del giudizio prevista dall'art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ove si controverta sul diritto alla cristallizzazione (nel caso di titolarità di due o più pensioni) per ragioni diverse da quelle relative al requisito reddituale espressamente considerato dall'art. 1 comma centottantaduesimo della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'art. 36 comma primo della stessa legge 448 del 1998. (Nella specie è stata esclusa l'estinzione del giudizio in cui l'Inps eccepiva solo la decadenza del diritto alla integrazione al minimo, avendo la S.C. considerato irrilevante, ai fini dell'estinzione stessa, il fatto che l'eventuale accertamento della decadenza dall'integrazione avrebbe comportato l'esclusione del diritto alla cristallizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 quinquies CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)