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Sez. 6, Sentenza n. 7338 del 27/03/1987 Ud. (dep. 11/06/1987) Rv. 176153 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - ESCLUSIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NUOVA DISCIPLINA SULL'APPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DEL PRETORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176153-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - ESCLUSIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NUOVA DISCIPLINA SULL'APPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DEL PRETORE - IRRILEVANZA.*

L'art. 435 ultimo comma cod. proc. pen. stabilisce che quando il tribunale abbia giudicato di un reato di Competenza del pretore o la Corte di appello o d'assise di un reato di Competenza di un giudice inferiore la sentenza è soggetta soltanto a ricorso per Cassazione. Non è dato, dunque, distinguere, secondo la lettera della legge, fra reato giudicato dal tribunale, quale giudice di primo grado, e reato di Competenza del pretore giudicato dal tribunale in Sede di appello ed è poi ammesso soltanto ricorso per Cassazione quando un reato di Competenza di un giudice inferiore sia stato giudicato sia dalla Corte d'appello - e, quindi, inappellabilmente -, sia dalla Corte d'assise - e, quindi, con decisione in astratto appellabile. Sicché, non dipendendo la ricorribilità in Cassazione dall'inappellabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi immediati, non è rilevante che contro le sentenze del pretore si possa appellare non più al tribunale, bensì alla Corte d'appello, secondo il nuovo testo dell'art. 512 cod. proc. pen., che non ha conseguentemente influenzato il disposto dell'art. 435. (V mass n 174837).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)