Sez. 3, Sentenza n. 1260 del 18/02/1983 (Rv. 426040 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO, EX ART. 8 COMMA SESTO DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - TERMINE - DECORRENZA - DIVERSA PATTUIZIONE INTERCORSA TRA LE PARTI - NOZIONE DI PARTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO, EX ART. 8 COMMA SESTO DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - TERMINE - DECORRENZA - DIVERSA PATTUIZIONE INTERCORSA TRA LE PARTI - NOZIONE DI PARTI.*
In tema di prelazione agraria, l'art. 8, sesto comma, della legge n. 590 del 1965, disponendo per il versamento del prezzo il termine di tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno dalla notifica della proposta di alienazione, "salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti", si riferisce, con tale inciso, non ai soggetti del preliminare di vendita (proprietario del fondo e promissario acquirente), bensì a quelli del contratto di compravendita che si perfeziona con l'adesione del coltivatore alla proposta di alienazione notificatagli (proprietario del fondo e coltivatore), rispetto al quale il promissario acquirente, parte unicamente dell'indicato preliminare, oramai superato, è "terzo", con la conseguenza che l'eventuale successiva pattuizione in ordine alle modalità di pagamento del prezzo, costituendo nei suoi confronti res inter alios acta, non solo non è preclusa dalla mancata previsione nel preliminare notificato al coltivatore di dilazioni nel pagamento del prezzo, ma non richiede neppure una sua manifestazione di volontà adesiva.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)