Sez. 5, Sentenza n. 9153 del 07/07/2000 (Rv. 538342 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Fondo agricolo ceduto da soggetto non imprenditore nel corso di un procedimento espropriativo - Plusvalenza realizzata con la cessione - Tassazione ex art. 11 legge n. 413/91 - Presupposti - Fini speculativi - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la tassazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, delle plusvalenze, realizzate da soggetti non imprenditori in conseguenza della cessione volontaria di fondi agricoli nel corso di un procedimento espropriativo, non richiede che la cessione sia stata attuata per fini speculativi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)