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Sez. 5, Sentenza n. 9110 del 19/04/2006 (Rv. 589351 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio - Art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Assoggettamento a tassazione - Presupposti - Percezione dell'indennità - Sufficienza - Enti non commerciali - Realizzazione mediante operazioni speculative - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589351-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di somme dovute a titolo di indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il presupposto impositivo è costituito unicamente dalla percezione dell'indennità e/o delle somme considerate dalla predetta disposizione, costituendo tale percezione concreta manifestazione di capacità contributiva; non è invece necessario, per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciale, che la plusvalenza sia stata realizzata mediante operazioni speculative, come previsto dall'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, in quanto l'art. 11 cit. individua i soggetti passivi dell'imposta soltanto nei soggetti che non esercitano imprese commerciali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 20 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)