Sez. 7, Ordinanza n. 25017 del 08/04/2003 Cc. (dep. 10/06/2003) Rv. 226060 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - FORMA | Presentazione nella cancelleria della Corte di appello competente - Presentazione nella cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 582, comma 2 cod. proc. pen. - Applicabilità del principio del favor impugnationis - Esclusione - Inammissibilità della revisione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - FORMA
La richiesta di revisione deve essere presentata nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod.proc.pen., senza che sia possibile l'accesso all'alternativa forma di presentazione nella cancelleria del tribunale dove la parte privata si trova, prevista dall'art. 582, comma 2 cod. proc. pen; infatti, quest'ultima disposizione, espressione del principio del favor impugnationis, attribuisce pur sempre una facoltà eccezionale, concessa alle parti private solo nei casi tassativamente previsti, quale non è quello relativo alla presentazione della richiesta di revisione, in quanto nella disposizione di cui all'art. 633 cod.proc. pen., che disciplina la forma della richiesta, manca un espresso richiamo dell'art. 582 comma 2 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 633 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)