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Sez. 5 - , Sentenza n. 33146 del 08/10/2020 Cc. (dep. 25/11/2020) Rv. 279843 - 02

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Istanza di revocazione della confisca - Presentazione nella cancelleria di corte di appello incompetente - Ammissibilità - Ragioni - Trasmissione al giudice competente - Individuazione.
Stato
decisa il 2020-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279843-02

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

In tema di misure di prevenzione, è ammissibile la richiesta di revocazione della confisca presentata nella cancelleria di corte di appello incompetente, poichè, in applicazione del principio generale del "favor impugnationis" di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., valido anche per la revisione ex art. 630 e seguenti cod. proc. pen., alla cui disciplina l'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 fa rinvio, l'istanza deve essere trasmessa al giudice competente, individuato secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)