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Sez. 2, Sentenza n. 1026 del 19/02/1986 (Rv. 444538 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COEREDE ALIENANTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444538-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COEREDE ALIENANTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il diritto di riscatto ex art. 732 cod. civ. è attribuito singolarmente a ciascun coerede, e, pertanto, il rapporto processuale derivante dall'Esercizio di tale diritto, S'instaura esclusivamente tra il riscattante e il terzo acquirente, e l'accoglimento della domanda importa l'acquisto della quota o di parte della quota alienata solo in favore del coerede riscattante, con la conseguenza che non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. (V 246/83, mass n 425062; (V 3241/68, mass n 336197; (Conf 3959/83, mass n 428897).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)