Sez. U, Sentenza n. 2265 del 06/11/1970 (Rv. 348439 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - LICENZE E CONCESSIONI - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO - LIMITI - PREGIUDIZIO DELL'USO NORMALE E SPECIALE DELLA STRADA DEL PROPRIETARIO FRONTISTA - DANNO PATRIMONIALE - TUTELABILITA DAVANTI ALL'AGO.*
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - LICENZE E CONCESSIONI - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO - LIMITI - PREGIUDIZIO DELL'USO NORMALE E SPECIALE DELLA STRADA DEL PROPRIETARIO FRONTISTA - DANNO PATRIMONIALE - TUTELABILITA DAVANTI ALL'AGO.*
Costituisce principio generale, desumibile dall'art 8, quarto comma, RD 8 dicembre 1933, n 1740, che le concessioni su suolo pubblico non possono pregiudicare i diritti dei terzi. Pertanto, ogni qualvolta l'attivita del concessionario pregiudichi, l'uso normale e particolarmente l'uso speciale (gia in atto o virtuale, e comprensivo delle piu varie manifestazioni usuali e concrete del diritto di proprieta) spettante al proprietario frontista sulla strada pubblica e configurabile una lesione patrimoniale risarcibile, tutelabile, nei confronti del concessionario medesimo, davanti all'AGO a prescindere dal successivo accertamento in concreto del pregiudizio. (nella specie, il concessionario aveva posto, a distanza di pochi centimetri dalla fronte esterna di un fabbricato privato, un quadro pubblicitario luminoso collocato su un'armatura metallica infissa sul marciapiede della strada).*
Riferimenti normativi: Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 8, (Cod. Strada Abrog. art. 8), Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)