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Sez. 1, Sentenza n. 785 del 21/03/1974 (Rv. 368656 - 01)

STRADE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - COMUNE - SPECIALE - DEI FRONTISTI - ESTREMI - COSTRUZIONE SUL SUOLO PUBBLICO - PREGIUDIZIO DELL'USO - RISARCIBILITA - LIMITI - MERA DIMINUZIONE DI VANTAGGI.*
Stato
decisa il 1974-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368656-01

STRADE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - COMUNE - SPECIALE - DEI FRONTISTI - ESTREMI - COSTRUZIONE SUL SUOLO PUBBLICO - PREGIUDIZIO DELL'USO - RISARCIBILITA - LIMITI - MERA DIMINUZIONE DI VANTAGGI.*

I frontisti di una strada pubblica hanno, oltre l'uso comune (spettante a qualsiasi cittadino) del bene demaniale, anche un uso speciale, ritraendo essi una particolare utilizzazione del bene demaniale posto a confine con le loro private proprieta, non tanto perche ne usano piu frequentemente, quanto perche, per effetto della relazione di vicinato esistente tra i loro beni e la strada, essi possono trarre dal bene pubblico utilita diverse e maggiori di quelle consentite agli altri utenti della strada, quali la possibilita di costruire sul confine, di aprire vedute senza osservare le distanze stabilite dal codice civile nei rapporti tra proprieta private, e di accedere ai loro fondi senza dover costruire un diritto di servitu. Conseguentemente, mentre, nel caso in cui sia pregiudicato o eliminato l'uso comune e, particolarmente, l'uso speciale spettante al proprietario frontista sulla strada pubblica, si verifica una lesione patrimoniale risarcibile, nell'ipotesi, invece, in cui la costruzione sul suolo pubblico determini soltanto una diminuzione dei vantaggi che allo edificio del frontista derivano dalla sua posizione a confine dell'area pubblica, non puo riconoscersi che una lesione dell'interesse del privato alla conservazione di tale vantaggio, cioe un pregiudizio ad una posizione soggettiva non qualificabile come diritto soggettivo e, quindi, non suscettibile di danno patrimoniale. (V 2265'70, mass n 348439).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 8, (Cod. Strada Abrog. art. 8)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)