Sez. 4, Sentenza n. 39813 del 26/11/2025 Ud. (dep. 11/12/2025) Rv. 288947-01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Reati commessi sotto la vigenza della legge n. 24 del 2017 - Specifico profilo di colpa generica ascritto all'imputato - Motivazione - Necessità - Ragioni.
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In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, il giudice di merito, nei processi in cui trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, deve dar conto in motivazione dello specifico profilo di colpa generica individuato a carico dell'imputato, con particolare riferimento all'ipotesi dell'imperizia, potendo, in tal caso, ravvisarsi, ai sensi dell'art. 590-sexies, comma secondo, cod. pen., l'esclusione della punibilità, ove risultino rispettate le linee guida o, in assenza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alla specificità del caso concreto.
Cod. Pen. art. 590 sexies, Cod. Pen. art. 43 com. 3, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6 com. 1, Legge 08/11/2012 num. 189 art. 3 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)