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Sez. 4, Sentenza n. 23283 del 11/05/2016 Ud. (dep. 06/06/2016) Rv. 266903 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività medico chirurgica - Condotta conforme alle linee guida ed alle buone pratiche - Limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve e ipotesi di imperizia - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266903-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

La limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dall'art. 3, comma primo, legge 8 novembre 2012, n.189, opera, in caso di condotta professionale conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione è conforme al tenore letterale della norma, che non fa alcun richiamo al canone della perizia e risponde alle istanze di tassatività dello statuto della colpa generica delineato dall'art. 43 comma terzo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)