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Sez. L, Sentenza n. 8840 del 01/07/2000 (Rv. 538168 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ordinanza - ingiunzione estesa al pagamento di contributi assicurativi e relativi accessori - Inosservanza dell'obbligo della contestazione o della notificazione dell'illecito - Inefficacia - Limiti - Accertamento nel merito anche in mancanza di domanda riconvenzionale dell'ente previdenziale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538168-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il particolare procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) per l'irrogazione della sanzione amministrativa e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali, ancorché tale richiesta, mediante ordinanza-ingiunzione (o decreto ingiuntivo), sia congiunta a quella della sanzione amministrativa. Pertanto, in ipotesi di ricorso alla ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, di detta legge, per il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei contributi assicurativi e relativi accessori, l'inosservanza dell'obbligo della contestazione o della notificazione dell'illecito (che è causa di nullità dell'ordinanza per la parte relativa alla sanzione amministrativa) non spiega alcun effetto in ordine alle pretese concernenti i contributi assicurativi e gli accessori; la cui fondatezza il giudice dell'opposizione -pur se l'opponente abbia dedotto solo vizi propri del procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa- è tenuto (salvo il caso d'incompetenza dell'autorità amministrativa che ha emesso l'ingiunzione) a verificare nel merito, anche in mancanza di domanda riconvenzionale dell'ente previdenziale, il quale, rispetto alle pretese anzidette, ha la veste sostanziale di attore e quella processuale di convenuto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)