Sez. 2, Sentenza n. 874 del 20/03/1969 (Rv. 339239 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRATORE - PRIVAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE E DEI CONDOMINI - RAPPORTI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRATORE - PRIVAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE E DEI CONDOMINI - RAPPORTI.*
Il potere di rappresentanza dell'amministratore - sia nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art.1131 cod.civ., sia nei maggiori poteri conferitigli dal regolamento o dall'assemblea - non priva ciascun condomino del potere di agire a difesa dei diritti comuni, inerenti all'immobile in condominio, ne in conseguenza, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza sul suo diritto di proprieta pro-quota sulle parti comuni dell'edificio. E, al contrario, il potere di rappresentanza dell'amministratore, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalita giuridica, che dalla diretta partecipazione del condomino a giudizio viene ridotto alla sola rappresentanza dei condomini non costituiti. (V.1853-68, massima n.333804 1179-66, massima n.322361).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)