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Sez. 2, Sentenza n. 2922 del 21/05/1979 (Rv. 399254 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - CONCORSO CON QUELLA DEL CONDOMINO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399254-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - CONCORSO CON QUELLA DEL CONDOMINO - ESTENSIONE.*

Il potere di rappresentanza dell'amministratore non priva ciascun condomino del potere di agire a difesa dei diritti comuni inerenti all'immobile in condominio, ne del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dallo amministratore del condominio, e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso, la cui rappresentanza, nella ipotesi di interventi o impugnazioni da parte di singoli condomini, si restringe a quegli altri condomini che non si siano costituiti di persona nel processo. (Conf 2727/75, mass n 376727; (Conf 874/69, mass n 339239).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)