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Sez. L - , Sentenza n. 8198 del 22/03/2023 (Rv. 667144 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Avviso di addebito - Opposizione all’esecuzione - Presupposti - Deduzione di fatti estintivi della pretesa verificatisi dopo la notifica dell’avviso - Necessità - Deduzione di vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667144-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.

Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)