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Sez. 1, Sentenza n. 17060 del 03/08/2007 (Rv. 599127 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Sospensione della prescrizione - Cessione dei beni ai creditori in concordato preventivo - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2007-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599127-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI

L'art. 2941 n. 6 del codice civile che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni perché la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore che la esercita non in nome o per conto dei creditori ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1979, Cod. Civ. art. 2941 sexies, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)