Sez. 1, Sentenza n. 17060 del 03/08/2007 (Rv. 599127 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Sospensione della prescrizione - Cessione dei beni ai creditori in concordato preventivo - Inapplicabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
L'art. 2941 n. 6 del codice civile che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni perché la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore che la esercita non in nome o per conto dei creditori ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1979, Cod. Civ. art. 2941 sexies, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)