Sez. 3, Sentenza n. 2828 del 20/09/1999 Cc. (dep. 18/10/1999) Rv. 215519 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Impugnazione della sola concessione del beneficio - Interesse - Necessità - Possibilità di riservare il beneficio per altre eventuali condanne - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Il beneficio della sospensione condizionale della pena, una volta concesso, non può essere revocato, salvo che ne vengano meno i presupposti, né è rinunciabile non rientrando nel potere dispositivo del condannato, né può formare oggetto di impugnazione in mancanza di un idoneo interesse giuridicamente apprezzabile configurabile quando la concessione del beneficio sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, sicché non ha rilevanza giuridica la mera opportunità, di carattere soggettivo ed eventuale, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, non essendo tale valutazione conforme alle finalità dell'istituto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)