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Sez. 3, Sentenza n. 2705 del 05/02/1998 Ud. (dep. 03/03/1998) Rv. 210280 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Richiesta di mancata concessione per riservare il beneficio ad eventuali future condanne - Prognosi di non reiterazione di cui all'art 164 c. p - Contrasto - Rigetto della richiesta.
Stato
decisa il 1998-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210280-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La richiesta di non applicazione, o di revoca, del beneficio della sospensione condizionale della pena non può assumere rilevanza giuridica con riguardo alla opportunità di riservare il beneficio ad eventuali future condanne a pene più gravi. Tale prospettazione si pone in chiara contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall' art. 164 c. p. per la concessione del beneficio. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da vizi la decisione della Corte di Appello che aveva omesso di revocare il detto beneficio a seguito della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)