Sez. 1, Sentenza n. 2194 del 14/06/1976 (Rv. 380989 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - REVOCA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - REVOCA - CONDIZIONI.*
L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio puo essere revocata, anche dopo la prestazione del giuramento, quando il giudice, nella fase di decisione della causa, riconosca mancante il carattere decisorio dei fatti capitolati o quando, nei casi di disposta modificazione della formula, egli ritenga che le modifiche apportate, anziche limitarsi a varianti di mera Forma, abbiano introdotto sostanziali mutamenti nell'entita dei fatti controversi, specificati nell'originaria formula, ed abbiano conseguentemente alterato il carattere di prova legale che il giuramento decisorio riveste. (V 3598/68, mass n 336845; (V 971/66, mass nn 321933 e 321935).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)