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Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 27/02/1997 (Rv. 502680 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Soggetto di cui è stata esclusa la qualità di parte nella sentenza impugnata - Omessa impugnazione sul punto - Inammissibilità dell' impugnazione - Rilevanza del riconoscimento di tale qualità in un diverso giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502680-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA

L'impugnazione proposta da un soggetto la cui qualità di parte è stata esclusa nel precedente grado di giudizio è inammissibile, se non vi sono motivi di censura sul punto; né rileva che tale qualità sia stata riconosciuta in un diverso giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)