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Sez. 2, Sentenza n. 954 del 10/05/1967 (Rv. 327194 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - SOGGETTO CHE NON E STATO PARTE DEL GIUDIZIO DI MERITO O VI HA PARTECIPATO IN UNA VESTE DIVERSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327194-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - SOGGETTO CHE NON E STATO PARTE DEL GIUDIZIO DI MERITO O VI HA PARTECIPATO IN UNA VESTE DIVERSA - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per Cassazione proposto da un soggetto che non e stato parte nei precedenti gradi del giudizio di merito e inammissibile, non essendo il medesimo legittimato a proporre impugnazione, ancorche sia stato in causa in una qualita diversa e distinta da quella con cui ha affermato di proporre ricorso. (nella specie, il ricorrente dichiarava di agire in proprio e quale amministratore di un condominio, mentre nelle fasi di merito aveva agito soltanto in quest'ultima qualita). (Cfr. 232-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)