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Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 11/06/1964 (Rv. 302053 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - RITARDO NEL RILASCIO DIPENDENTE DALLA DURATA DEL GIUDIZIO - DANNI - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - DECADENZA DALLA PROROGA PER DISPONIBILITA DI ALTRA ABITAZIONE - DANNI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1964-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302053-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - RITARDO NEL RILASCIO DIPENDENTE DALLA DURATA DEL GIUDIZIO - DANNI - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - DECADENZA DALLA PROROGA PER DISPONIBILITA DI ALTRA ABITAZIONE - DANNI - DECORRENZA.*

La responsabilita per i danni conseguenti alla ritardata restituzione dell'immobile locato trova applicazione anche quando il ritardo nel rilascio dipenda dallo svolgimento del giudizio per la Cassazione della proroga legale del contratto, in quanto l'art. 36 della l. 23 maggio 1950, n.253, non deroga all'art. 1591 cod.civ.. qualora la decadenza dalla proroga legale sia stata pronunciata per disponibilita da parte del conduttore di altra abitazione idonea nel comune dove abitualmente dimora, il risarcimento dei danni conseguenti al ritardato rilascio e dovuto a decorrere dalla data della proposizione della domanda alla quale retroagisce l'effetto della sentenza. (Conf 2643/63; 1675/63; 2754/61; V. 2753/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)