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Sez. 3, Sentenza n. 4241 del 15/11/1976 (Rv. 382928 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTO - GRADUAZIONE E PROROGA DELLO SFRATTO - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - PERSISTENZA - OBBLIGO DI RISARCIRE IL MAGGIOR DANNO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ENTITA DEL DANNO - DIFFERENZA TRA CANONE VINCOLATO E CANONE LIBERO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382928-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTO - GRADUAZIONE E PROROGA DELLO SFRATTO - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - PERSISTENZA - OBBLIGO DI RISARCIRE IL MAGGIOR DANNO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ENTITA DEL DANNO - DIFFERENZA TRA CANONE VINCOLATO E CANONE LIBERO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'art 36 della legge n 253 del 1950, il quale stabilisce che fino alla data fissata per l'esecuzione dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo il conduttore e tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto fosse ancora in vigore, non pone alcuna deroga alla disciplina generale fissata dall'art 1591 cod civ, per il quale il conduttore e tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'Obbligo di risarcire il maggior danno. Cio perche il risarcimento del maggior danno non costituisce affatto una conseguenza automatica del ritardo, ne e dovuto per il semplice fatto che il conduttore abbia invocato la proroga legale o se ne sia giovato pur non avendone il diritto o essendone decaduto, ma occorre in ogni caso - sia che si tratti di locazione libera, sia che si tratti di locazione vincolata - che il ritardo nella riconsegna dell'immobile sia imputabile allo stesso conduttore, il quale non e tenuto ad alcun risarcimento se prova che il ritardo e dipeso da una situazione non creata da lui e non superabile con l'uso della dovuta diligenza. Pertanto il giudice deve, a tal fine, valutare in concreto, nei singoli casi, se il danno sussista e quale sia il suo effettivo ammontare, poiche questo non coincide sempre e necessariamente con la differenza tra il canone corrisposto in regime vincolistico e quello che si sarebbe potuto ottenere in regime libero alla scadenza del contratto. (Conf 2468/73, mass n 365876; (Conf 1594/72, mass n 358365; (Conf 1563/71, mass n 351952; (Conf 569/67, mass n 326536; (Conf 1448/64, mass n 302053; (Conf 2754/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)