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Sez. 2, Sentenza n. 2327 del 16/07/1971 (Rv. 353195 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVA DELL'INVALIDITA- ONERE DELL'ASSICURATO, DI INDICARE LA SPECIFICA MALATTIA - INSUSSISTENZA - ONERE DELL'ASSICURATO DI INDICARE I SINTOMI DELLA MALATTIA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353195-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVA DELL'INVALIDITA- ONERE DELL'ASSICURATO, DI INDICARE LA SPECIFICA MALATTIA - INSUSSISTENZA - ONERE DELL'ASSICURATO DI INDICARE I SINTOMI DELLA MALATTIA - SUFFICIENZA.*

L'assicurato e tenuto a denunciare in Sede amministrativa i sintomi e non specificamente la malattia da cui e affettò qualora tali sintomi siano rivelatori di un'infermita accertabile con gli opportuni mezzi di indagine diagnostica, non puo farsi carico all'assicurato del mancato accertamento in Sede amministrativa della malattia, che, dai sintomi, i medici dell' istituto avevano la possibilita di accertare e controllare nella esistenza e gravita, stabilendone le cause e il grado invalidante. (Conf 1132'67, mass n 327547).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)