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Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 23/05/1967 (Rv. 327547 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVE DELL'INVALIDITA - ONERE DELL'ASSICURATO DI INDICARE OGNI INFERMITA DI CUI SI REPUTA AFFETTO - COMPITO DEI SANITARI DELL'INPS DI COGLIERE TUTTI GLI EFFETTI INVALIDAMENTE.*
Stato
decisa il 1967-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327547-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVE DELL'INVALIDITA - ONERE DELL'ASSICURATO DI INDICARE OGNI INFERMITA DI CUI SI REPUTA AFFETTO - COMPITO DEI SANITARI DELL'INPS DI COGLIERE TUTTI GLI EFFETTI INVALIDAMENTE.*

In tema di pensione di invalidita, l'assicurato adempie all'Obbligo della denuncia della malattia invalidante colla sola indicazione della sintomatologia, ossia dei fenomeni esterni e delle menomazioni che la caratterizzano, senza necessita di una individuazione specifica e di una indicazione con gli appropriati termini tecnici e scientifici mentre l' istituto previdenziale ha il potere dovere di esercitare per mezzo dei suoi sanitari gli opportuni controlli e accertamenti, nel quadro patologico rappresentato, ed e tenuto ad avvalersi di qualunque metodo di indagine diagnostica per l'esatta individuazione e qualificazione della malattia. Conseguentemente gli errori di diagnosi non possono far carico sullo assicurato e far venir meno il suo diritto alla pensione, sempreche la malattia evidenziata, nei suoi termini esatti e nella sua esatta efficacia invalidante, nelle successive fasi giudiziali, possa essere ritenuta compresa nella sintomatologia denunciata nella fase amministrativa. (Cfr. 321695).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)