Sez. U, Sentenza n. 5592 del 17/05/1993 (Rv. 482404 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni | Concessionari del pubblico servizio di trasporto aereo - Sovvenzioni annuali - Determinazione - Criteri - Controversia relativa - Giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni
In tema di pubblico servizio di trasporto aereo, nello stabilire la misura delle sovvenzioni annualmente accordabili ai concessionari del servizio, a norma dell'art. 1, quarto comma, R.D.L. n. 3176 del 1923, convertito nella legge n. 753 del 1926, l'Amministrazione non si limita a recepire il risultato delle formule matematiche previste nelle norme regolamentari (art. 7 d.P.R. n. 65 del 1973), ma deve assumere, quale limite immanente alle proprie determinazioni, l'esistenza e l'entità degli appositi stanziamenti, procedendo, in caso d'incapienza di questi, alla riduzione delle somme liquidabili in base alle predette formule. Pertanto, la posizione dei concessionari aspiranti alle sovvenzioni non è qualificabile come diritto soggettivo e la sua tutela rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo; non ricorrendo, peraltro, alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva di detto giudice (artt. 5 e 7 legge n. 1034 del 1971), in quanto le sovvenzioni in questione non riguardano aspetti intrinseci della concessione del pubblico servizio, né condizioni e modalità del suo esercizio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 18/10/1923 num. 3176 art. 1, Legge 31/01/1926 num. 753, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 04/01/1973 num. 65 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)