Sez. 5 - , Sentenza n. 24271 del 30/09/2019 (Rv. 655155 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | Somministrazione di alimenti e bevande da consumarsi al di fuori dell'azienda - Attività agrituristica - Esclusione - Regime forfettario di determinazione del reddito e dell'IVA - Applicabilità - Esclusione.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO
La somministrazione di pasti e bevande svolta al di fuori dei locali (edifici o parti già esistenti del fondo) dell'azienda agricola, ove non rientri nelle attività di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), della l. n. 96 del 2006, non costituisce attività agrituristica, con conseguente inapplicabilità del regime fortettario di determinazione del reddito di impresa e dell' IVA di cui all'art. 5, comma 2, della l. n. 413 del 1991.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 96 art. 3, Legge 20/02/2006 num. 96 art. 2, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 5 com. 2, Legge Reg. Piemonte 23/03/1995 num. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)