Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10905 del 18/05/2011 (Rv. 617298 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | CERTALEX - Attività agrituristica - Configurabilità - Requisiti - Mancanza - Conseguenze.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO
Il riconoscimento della qualità agrituristica dell'attività di "ricezione ed ospitalità" richiede la contemporanea sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, dell'esistenza di un "rapporto di connessione e complementarietà" con l'attività propriamente agricola e della permanenza della principalità di quest'ultima rispetto all'altra. Ne consegue che non può essere considerata "agrituristica" un'attività di "ricezione" e di "ospitalità" svolta da un imprenditore che non possa qualificarsi "agricolo" ovvero che non sia o non sia più nel detto rapporto di "connessione e complementarietà" con l'attività agricola o, comunque, che releghi quest'ultima in posizione del tutto secondaria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 05/12/1985 num. 730 art. 2, Legge 05/12/1985 num. 730 art. 4, Legge 20/02/2006 num. 96 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)