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Sez. 3, Sentenza n. 7867 del 06/04/2011 (Rv. 617708 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Potere di conferire il mandato alle liti - Spettanza al Sindaco - Facoltà di delega e di ratifica - Ammissibilità - Conseguenze - Procura conferita con atto sottoscritto dal vicesegretario comunale e poi ratificata dal Comune - Validità.
Stato
decisa il 2011-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617708-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

Nel vigente ordinamento delle autonomie locali, il potere di rappresentare il Comune e di conferire il mandato alle liti spetta al Sindaco; questi, tuttavia, ha il potere di delegare tali compiti ad altri, fra i quali, in particolare, i dirigenti del Comune, così come può anche ratificare l'operato altrui, con atto avente efficacia retroattiva; ne consegue che deve ritenersi valida la procura alle liti conferita con atto sottoscritto dal vicesegretario comunale e successivamente ratificata con delibera del Comune stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)