Sez. L, Ordinanza n. 13968 del 10/06/2010 (Rv. 613950 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Comune - Rappresentanza in giudizio - Spettanza al Sindaco - Autorizzazione della Giunta municipale - Necessità - Condizioni - Prova.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la rappresentanza processuale del comune spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, spettando in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 47, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)