Sez. 3, Sentenza n. 3816 del 24/11/1969 (Rv. 344129 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE - TRABOCCHETTO - NOZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE - TRABOCCHETTO - NOZIONE.*
Gli utenti della strada debbono poter fare ragionevole affidamento sul suo stato di apparente transitabilita. L'ente proprietario di una strada pubblica, in ossequio al principio del neminem laedere, costituente canone basilare del nostro ordinamento giuridico, e tenuto a mantenere la strada stessa in una situazione di transitabilita non difforme da quella che appare e tale da non creare quel pericolo occulto concretante la classica ipotesi dell'insidia o trabocchetto, che si verifica quando concorrono l'elemento obiettivo della non visibilita del pericolo e quello soggettivo della sua non prevedibilita. (V 2379-68 massima n 334728 1147-67 massima 327572).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)