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Sez. 3, Sentenza n. 667 del 09/03/1971 (Rv. 350407 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1971-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350407-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE - CONTENUTO.*

In ossequio alla regola generale del neminem laedere, l'ente proprietario di una strada pubblica e tenuto a mantenere la strada stessa in una situazione di transitabilita non difforme da quella apparente. (V 737'70, mass n 345996' 3816'69, mass n 344129).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)