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Sez. 2, Sentenza n. 1135 del 24/05/1967 (Rv. 327552 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI COOPERATIVA E MENSA - INDENNITA DI MENSA - ELEMENTO INTEGRATORE DELLA RETRIBUZIONE - CLAUSOLA LIMITATIVA DELL'OBBLIGATORIETA DELLA SUA CORRESPONSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327552-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI COOPERATIVA E MENSA - INDENNITA DI MENSA - ELEMENTO INTEGRATORE DELLA RETRIBUZIONE - CLAUSOLA LIMITATIVA DELL'OBBLIGATORIETA DELLA SUA CORRESPONSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'indennita di mensa, una volta che il datore di lavoro si sia impegnato a corrisponderla ai propri dipendenti, rappresenta un elemento integratore della retribuzione che assolve, non le altre componenti di questa, alla precipua funzione di corrispettivo della prestazione d'opera, e non costituisce un rimborso di spese o una benevola elargizione del datore di lavoro. Ogni clausola limitativa circa l'obbligatorieta della sua corresponsione e contraria a norma inderogabile e, quindi, nulla- nullita che puo essere rilevata di ufficio anche in Cassazione, quando non sia necessaria un'indagine di fatto. (Cfr. 2201-62, 550-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)